IL TRIBUNALE

    Nella   causa  di  opposizione  ex  art. 22,  legge  n. 689/1981,
promossa  dalla  Granarolo  S.p.a.  avverso  l'ordinanza  ingiunzione
emessa dal comune di Bologna in data 13 settembre 2002 per violazione
dell'art.  5,  comma  3, legge 3 maggio 1989, n. 169, con la quale e'
stata  ad  essa  irrogata la sanzione amministrativa di Euro 1.118,87
oltre a spese di notifica;
    Rilevato  che l'anzidetta ordinanza ingiunzione e' conseguente ad
un  verbale  di  accertamento  dell'Ispettorato  Centrale repressione
frodi  -  Ufficio di Modena con il quale e' stata contestata la messa
in   vendita   in   confezioni   di  latte  Granarolo  "Piu'  giorni"
pastorizzato   a   temperatura  elevata,  con  l'indicazione  di  una
durabilita'  superiore  a quella stabilita dalla legge (dal confronto
tra  la  data  di  scadenza  e la data di produzione desumibile da un
codice  apposto  sulle  confezioni: diciannove giorni comprensivi del
giorno di confezionamento, invece, di 4+1);
        che, proponendo opposizione, la Granarolo S.p.a. ha osservato
che  la  disciplina  della legge n. 168/1989, per quanto attiene alla
durata  del  latte,  non e' applicabile al latte pastorizzato ad alta
temperatura   previsto   dal  d.P.R.  14  gennaio  1997,  n. 54,  che
costituisce l'attuazione delle Direttive CEE 16 giugno 1992, nn. 46 e
92/47;
        che  trattasi,  infatti,  di  un  latte  trattato  con  nuove
tecnologie  (infusione  in vapore ad elevata temperatura con reazione
negativa  alla  prova  della perossidosi) in grado di non modificarne
sensibilmente  le  caratteristiche  organolettiche e di ottenere, nel
contempo,   una   notevole  riduzione  della  carica  batterica,  con
conseguente  maggiore  durabilita'  del  medesimo  (shelf  life 15/20
giorni), in condizione di frigoconservazione);
        che  l'applicazione  del  medesimo termine di durata previsto
dalla  normativa  interna  per  il  latte  pastorizzato tradizionale,
trattato  a  temperatura  inferiore  e,  quindi,  con maggiore carica
microbica  e, minore durabilita', oltre ad essere illogica ed iniqua,
si  pone  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione, in quanto
vengono  trattate  allo  stesso  modo,  situazioni distinte e si crea
un'ingiustificata  disparita'  di trattamento tra le imprese italiane
tenute  ad  osservare  il  termine  di scadenza di 4 giorni + 1 della
legge  italiana  e  le  imprese  importatrici  comunitarie  libere di
attribuire  al  latte  ad  alta  pastorizzazione  la  maggior  durata
consentita dal diverso trattamento;
        che,  oltre  a  cio', essa si pone in contrasto con l'art. 41
della  Costituzione  limitando  la  liberta'  di iniziativa economica
delle imprese italiane che non possono avvalersi appieno dei vantaggi
offerti   dalle   nuove   tecnologie   ed,   in   particolare,  dalla
pastorizzazione  ad alta temperatura introdotte dal d.P.R. n. 54/1997
quale  regolamento  di  attuazione  delle  Direttive  CEE nn. 92/46 e
92/47;
        che,  in  relazione  al  suaccennato  contrasto, la Granarolo
S.p.a. ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale;
        che,  nel  giudizio,  si  e'  costituito il comune di Bologna
sottolineando   la   legittimita'  di  applicazione  anche  al  latte
pastorizzato ad alta temperatura del termine di durata previsto dalla
legge  n. 169/1989,  e  cio'  in quanto nulla dispone in proposito il
d.P.R.  n. 54/1997  e  va  colmato  pertanto  il  vuoto normativo non
essendo  pensabile  che  venga  lasciata  alla  discrezionalita'  del
produttore  l'indicazione  del  termine massimo di consumazione di un
prodotto, per sua natura deteriorabile;
        che,  nel richiedere la reiezione dell'opposizione, il comune
di  Bologna,  in  subordine  si e' rimesso a giustizia in ordine alla
proposta questione di legittimita' costituzionale;
        che  detta  questione appare certamente rilevante ai fini del
decidere,   poiche'   in   caso  di  accoglimento  si  determinerebbe
l'annullamento  dell'ordinanza  emessa dal sindaco di Bologna, stante
l'applicabilita'  al  giudizio a quo della disposizione contestata ed
appare,  altresi',  per  le ragioni sopra esposte, non manifestamente
infondata.