IL TRIBUNALE Nella causa di opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981, promossa dalla Granarolo S.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal comune di Bologna in data 13 settembre 2002 per violazione dell'art. 5, comma 3, legge 3 maggio 1989, n. 169, con la quale e' stata ad essa irrogata la sanzione amministrativa di Euro 1.118,87 oltre a spese di notifica; Rilevato che l'anzidetta ordinanza ingiunzione e' conseguente ad un verbale di accertamento dell'Ispettorato Centrale repressione frodi - Ufficio di Modena con il quale e' stata contestata la messa in vendita in confezioni di latte Granarolo "Piu' giorni" pastorizzato a temperatura elevata, con l'indicazione di una durabilita' superiore a quella stabilita dalla legge (dal confronto tra la data di scadenza e la data di produzione desumibile da un codice apposto sulle confezioni: diciannove giorni comprensivi del giorno di confezionamento, invece, di 4+1); che, proponendo opposizione, la Granarolo S.p.a. ha osservato che la disciplina della legge n. 168/1989, per quanto attiene alla durata del latte, non e' applicabile al latte pastorizzato ad alta temperatura previsto dal d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, che costituisce l'attuazione delle Direttive CEE 16 giugno 1992, nn. 46 e 92/47; che trattasi, infatti, di un latte trattato con nuove tecnologie (infusione in vapore ad elevata temperatura con reazione negativa alla prova della perossidosi) in grado di non modificarne sensibilmente le caratteristiche organolettiche e di ottenere, nel contempo, una notevole riduzione della carica batterica, con conseguente maggiore durabilita' del medesimo (shelf life 15/20 giorni), in condizione di frigoconservazione); che l'applicazione del medesimo termine di durata previsto dalla normativa interna per il latte pastorizzato tradizionale, trattato a temperatura inferiore e, quindi, con maggiore carica microbica e, minore durabilita', oltre ad essere illogica ed iniqua, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto vengono trattate allo stesso modo, situazioni distinte e si crea un'ingiustificata disparita' di trattamento tra le imprese italiane tenute ad osservare il termine di scadenza di 4 giorni + 1 della legge italiana e le imprese importatrici comunitarie libere di attribuire al latte ad alta pastorizzazione la maggior durata consentita dal diverso trattamento; che, oltre a cio', essa si pone in contrasto con l'art. 41 della Costituzione limitando la liberta' di iniziativa economica delle imprese italiane che non possono avvalersi appieno dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie ed, in particolare, dalla pastorizzazione ad alta temperatura introdotte dal d.P.R. n. 54/1997 quale regolamento di attuazione delle Direttive CEE nn. 92/46 e 92/47; che, in relazione al suaccennato contrasto, la Granarolo S.p.a. ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale; che, nel giudizio, si e' costituito il comune di Bologna sottolineando la legittimita' di applicazione anche al latte pastorizzato ad alta temperatura del termine di durata previsto dalla legge n. 169/1989, e cio' in quanto nulla dispone in proposito il d.P.R. n. 54/1997 e va colmato pertanto il vuoto normativo non essendo pensabile che venga lasciata alla discrezionalita' del produttore l'indicazione del termine massimo di consumazione di un prodotto, per sua natura deteriorabile; che, nel richiedere la reiezione dell'opposizione, il comune di Bologna, in subordine si e' rimesso a giustizia in ordine alla proposta questione di legittimita' costituzionale; che detta questione appare certamente rilevante ai fini del decidere, poiche' in caso di accoglimento si determinerebbe l'annullamento dell'ordinanza emessa dal sindaco di Bologna, stante l'applicabilita' al giudizio a quo della disposizione contestata ed appare, altresi', per le ragioni sopra esposte, non manifestamente infondata.